(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30  del
                           26 giugno 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto regionale; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia
residenziale, pubblica); 
  Vista la legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5  (Alienazione  degli
immobili di edilizia residenziale  pubblica  «ERP»  finalizzata  alla
razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP); 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. Con la  legge  regionale  27  giugno  1996,  n.  46  (Interventi
straordinari ed urgenti per gli  eventi  calamitosi  verificatisi  in
Toscana il 19 giugno 1996), successivamente  abrogata  con  la  legge
regionale  23  luglio   2009,   n.   40   (Norme   sul   procedimento
amministrativo,   per   la   semplificazione   e    la    trasparenza
dell'attivita'   amministrativa),   la   regione   intervenne   nella
costruzione, tramite  l'Azienda  territoriale  edilizia  residenziale
(ATER) di Lucca, di alloggi di  edilizia  agevolata  e  sovvenzionata
nella frazione  di  Cardoso  del  Comune  di  Stazzema,  al  fine  di
ripristinarvi  adeguate  condizioni  di  vita  e  di   agevolare   la
permanenza dei residenti che, a  seguito  degli  eventi  alluvionali,
avevano subito la distruzione o il danneggiamento irreparabile  degli
immobili di residenza. 
  2. Non risulta utilizzabile lo strumento del  piano  regionale,  di
cessione del patrimonio dell'Edilizia residenziale pubblica (ERP), la
cui approvazione e' di competenza del consiglio  regionale  ai  sensi
della  legge  regionale  n.  5/2014,  poiche'   tale   strumento   e'
prioritariamente  finalizzato   alla   dismissione   del   patrimonio
immobiliare la cui gestione comporti oneri non sostenibili  da  parte
del sistema dell'ERP. 
  3. Si ritiene quindi necessario utilizzare lo strumento legislativo
per consentire agli attuali assegnatari  degli  alloggi  di  edilizia
sovvenzionata di cui al punto 1 di acquistare gli alloggi stessi,  in
continuita' con l'obiettivo originario di favorire la  permanenza  in
loco degli abitanti della frazione. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
Alienazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica  (ERP)  siti
  nella frazione Cardoso del  Comune  di  Stazzema,  a  favore  degli
  assegnatari conduttori di cui alla legge regionale n. 46/1996 
  1. Gli  alloggi  di  edilizia  sovvenzionata  realizzati  ai  sensi
dell'art.  3-bis  della  legge  regionale  27  giugno  1996,  n.   46
(Interventi  straordinari  ed  urgenti  per  gli  eventi   calamitosi
verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996) possono essere alienati al
di fuori del piano regionale di cessione del patrimonio dell'Edilizia
residenziale  pubblica  (ERP)  previsto  dall'art.  4   della   legge
regionale 22 gennaio  2014,  n.  5  (Alienazione  degli  immobili  di
edilizia    residenziale    pubblica    «ERP»    finalizzata     alla
razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP),  a  favore
degli assegnatari conduttori degli  stessi  nel  rispetto  di  quanto
previsto all'art. 2.